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Lavoro. Firmato l'accordo per assunzione dei laureandi -2-

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20-06-2012

Bologna, 20 giu. - Le Universita' individuano i corsi di laurea in cui promuovere questa iniziativa sperimentale ai giovani laureandi che, in possesso dei requisiti di eta' e dei crediti formativi stabiliti dalla legge, possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato per acquisire il titolo di laurea e di laurea magistrale. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale non puo' essere inferiore a 12 e superiore a 36 mesi. L'obbligo formativo previsto e' di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attivita' accademiche svolte dallo studente, e devono essere attivati specifici servizi di tutoraggio formativo e aziendale. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l'Universita' attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa. Gli Atenei individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per l'apprendistato. I laureati che superano le selezioni richieste per l'ammissione possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. Le imprese interessate devono stipulare i contratti sulla base dei contratti collettivi nazionali delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca non puo' essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi. (segue)