CNA Benessere e Sanità


COSMETICI IRREGOLARI? Ecco il regime sanzionatorio

Con il D.Lgs. 204/2015, pubblicato nel dicembre scorso, è stata emanata la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento comunitario N°1223/2009 sui prodotti cosmetici.

02-02-2016

Le violazioni sanzionate dalla normativa emanata corrispondono ad irregolarità di composizione e contenuto dei cosmetici, a violazioni di etichettatura od ancora non legittimità di talune dichiarazioni e “claim” utilizzati per promuovere e presentare le caratteristiche dei cosmetici.
Le sanzioni, nel caso di violazioni, si applicheranno in misura diversa ai responsabili della fabbricazione, ai distributori ed a chi commercializza cosmetici e l’Autorità competente sarà il Ministero della Salute con le ASL territoriali ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni.
“Anche la messa in commercio di cosmetici a proprio marchio, pur non trattandosi del fabbricante” ricorda Laura Grilli Presidente Unione Benessere e Sanità dell’Emilia Romagna “potrà essere oggetto di sanzioni ed i centri di estetica che utilizzano tali soluzioni commerciali dovranno agire secondo la diligenza prevista dal regolamento europeo sui cosmetici”.
Come ovvio le nuove disposizioni coinvolgono in particolare le figure dei fabbricanti di prodotti cosmetici, prevedendo sanzioni anche per le violazioni delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione, così come nel caso in cui il responsabile e il distributore non rispettino gli obblighi in materia di notifica centralizzata di commercializzazione.

“Sarà necessario prestare grande attenzione nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici” prosegue Laura Grilli, “perché diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che in realtà non possiedono, potranno essere soggetti a sanzioni amministrative”.

Sarà punito (con multa da mille a 6mila euro) anche il soggetto responsabile che non garantisca, con mezzi idonei, l'accesso da parte del pubblico alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, al nome ed al numero di codice del composto e all'identità del fornitore, nonché alle informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili dall'uso del prodotto cosmetico.
Si ricorda, che tale disciplina si applicherà a tutti i prodotti ricadenti nella definizione di cosmetico e cioè "qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei".
In allegato il testo del provvedimento.

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