20-01-2016
Il nuovo Decreto ha corretto una serie di refusi e di errori presenti nella versione del 2011, aggiornato i riferimenti delle norme tecniche a cui le apparecchiature devono risultare conformi in termini di requisiti e semplificato le descrizioni tecniche e circuitali delle apparecchiature venendo incontro alle legittime richieste dei fabbricanti ed aprendosi alla possibilità di soluzioni diverse nell’ambito delle soluzioni tecniche e tecnologiche adottabili.
“Le novità per le imprese di estetica e per gli operatori qualificati, sono costituite dall’aggiornamento delle modalità d’uso delle apparecchiature che, in taluni casi risultano più dettagliate e stringenti rispetto alla versione precedente” ha evidenziato Laura Grilli – Presidente CNA Benessere e Sanità dell’Emilia-Romagna.
“Voglio sottolineare, inoltre” ha proseguito Laura Grilli “che l’elenco presenta l’aggiunta di una nuova apparecchiatura che consente ai centri di estetica le attività di dermo-pigmentazione; una attività molto specifica con forti connotati di carattere sociale visto che risulta impiegata, sempre per ragioni estetiche, anche su soggetti che hanno seguito talune terapie ed interventi sanitari e per erogare questi trattamenti sarà necessario seguire specifica formazione da parte dei fabbricanti delle apparecchiature”.
Il nuovo Decreto mette in evidenza, per tutte le apparecchiature, nell’introduzione alle schede, che gli apparecchi vanno usati esclusivamente su “soggetti consenzienti adeguatamente informati circa finalità dei trattamenti, utilizzazione, possibili risultati, controindicazioni e rischi”, coinvolgendo le estetiste qualificate in una attività di informazione, sensibilizzazione e consapevolizzazione degli utenti.
“Recentemente, alcune apparecchiature erano state oggetto di una Sentenza del Consiglio di Stato” informa Daniele Dondarini – Responsabile CNA Unione Benessere e Sanità dell’Emilia-Romagna “che aveva creato parecchie incertezze circa la possibilità d’uso di talune tecnologie ed ora, questo decreto, ha definito con chiarezza anche tali perplessità avendo ricompreso anche gli effetti di cui a questa sentenza del 2014”
In allegato il testo del Decreto.