31-07-2013
In essa, si descrivono tutte le modalità attuative del percorso di formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia in coerenza con quanto previsto dalla L.84/2006 e dalle “Linee guida” adottate in Conferenza delle Regioni (vedi allegato).
Visto in particolare l’art. 2, comma 2, della citata L. 84/2006 e s.m., che stabilisce che ciascuna impresa di tintolavanderia debba designare un responsabile tecnico, i requisiti per l’idoneità professionale dello stesso, saranno, in alternativa:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare degli
stessi o di associato in partecipazione;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
Per le imprese in attività, pertanto, i requisiti per il conferimento della carica di Responsabile Tecnico sono sostanzialmente maturati per coloro che risultavano già inseriti presso imprese del settore anche come dipendenti, mentre per le imprese che apriranno l’attività, a meno di nominare un soggetto già in possesso della qualifica di RT, si tratterà di frequentare il corso previsto dalla DGR regionale.
Entro due anni dall'emanazione della DGR regionale tutte le imprese dovranno segnalare al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 e s.m.