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LegnoLegno Informa: nuovi limiti di trasmittanza termica

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha messo a punto, in data 25 gennaio 2010, un decreto che cambia i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, nel 2010, per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% previste fino al 31 dicembre 2010.

03-02-2010

Tale decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e comunque sarà applicativo a partire dal 30-esimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

Ricordiamo che il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza, fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009.

Il MSE ha quindi ritenuto opportuno rimodulare i requisiti tecnici di ammissibilità degli incentivi fiscali.
In particolare, sono stati innalzati (ovvero sono meno difficilmente raggiungibili) i valori relativi alle zone climatiche E ed F e invece abbassati quelli relativi alle zone A e B.

Cosi il valore limite massimo di trasmittanza per la zona climatica E viene portato da 1,6 a 1,8 W/m2K; quello della zona climatica F da 1,4 passa a 1,6 W/m2K.

Di seguito una tabella con i limiti per le chiusure apribili e assimilabili: 

                               Limiti in vigore 
                           dal 1° gennaio 2010            Limiti previsti
Zona Climatica    (DM 11/03/2008)            dal DM appena emanato
            A                            3,9                                   3,7 
            B                            2,6                                   2,4
            C                            2,1                                   2,1 
            D                            2,0                                   2,0
            E                            1,6                                   1,8
            F                            1,4                                   1,6
 

Inoltre nel decreto si specifica ufficialmente la possibilità di portare in detrazione fiscale gli interventi di sostituzione di porte di ingresso, allineando la definizione di 'finestre comprensive di infissi" a quella contenut nel DPR 59/2009 di "chiusure apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati".

Finalmente quindi è chiarito in un Decreto Ministeriale che, chi fa installare le porte di ingresso che contribuiscono a separare ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono, potrà detrarre il 55% delle spese sostenute.

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