CNA Installazione e Impianti


Pubblicazione sulle cause d'incendio e/o esplosione nelle caldaie

Facciamo riferimento all’ottimo documento in oggetto per segnalare che nell’apprezzabile introduzione di carattere divulgativo sulle caldaie domestiche e il DPR 74/2013 sono contenute alcune inesattezze che possono indurre qualche confusione nel lettore inesperto.

17-03-2016

Segnaliamo innanzitutto che, al paragrafo 3, vi è un riferimento normativo incompleto relativamente alla pulizia e manutenzione delle caldaie. Non si fa infatti alcuna menzione dell’art.7 del DPR 74/2013 che affronta specificamente il tema della manutenzione degli impianti, riprendendo quanto già previsto dal Dlgs 311/2006, modificativo del Dlgs 192/2005. Il riferimento al DPR 74/2013 viene invece correttamente riportato al paragrafo 5.

Va inoltre e soprattutto segnalato come non sia del tutto correttamente affrontato il tema delle modalità e dei tempi di effettuazione delle prove fumi.

Nella pubblicazione si espone infatti quanto segue:

Modalità e tempi per la revisione e prova fumi caldaia

Come è stato detto, la disciplina di riferimento per la revisione degli impianti di riscaldamento delle abitazioni è stata innovata dal DPR n. 74 del 2013. Con tale norma cambiano i tempi per l’individuazione delle periodicità della revisione e della prova fumi caldaia. Si affida, infatti, per la prima volta, alla ditta installatrice la possibilità di indicare la periodicità e la tipologia di operazioni di manutenzione e pulizia da compiere, in genere ogni uno o due anni. Nel caso in cui la ditta non fornisca indicazioni, faranno fede le indicazioni riportate dal costruttore della caldaia sul libretto di impianto. Solo nel caso in cui mancassero anche questi dati, ci si riferirà infine alle norme UNI e alle norme CEI della caldaia (esempio per le caldaie domestiche inferiori a 35 kW fa fede la norma UNI 10436/96 mentre per le caldaie condominiali di potenza superiore a 35 kW ci si riferisce alle norme UNI 10435/95).

Per il controllo dell’efficienza energetica, il classico controllo dei fumi della caldaia e del rendimento di combustione (chiamato spesso anche “bollino blu”) vale un altro discorso. A stabilire la periodicità dei controlli in tal caso è la legge, più precisamente l’allegato A del DPR di cui sopra, che uniforma la manutenzione della caldaia alle disposizioni europee sulla periodicità dei controlli.

Il nuovo regolamento ha previsto il rinnovo del bollino blu come segue:

• impianti a gas metano o GPL: ogni 4 anni;
• impianti termici a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni;
• caldaie con potenza superiore a 100 kW: i tempi si dimezzano.

Resta inteso che spetterà al Comune competente per territorio il compito di effettuare verifiche a campione per appurare lo stato della caldaia. Non dimentichiamoci che nel caso in cui durante l’ispezione si reputi che la revisione non sia stata effettuata secondo le norme vigenti, il proprietario, l’amministratore o l’inquilino rischiano una multa che oscilla da un minimo 500 a un massimo di 3000 euro, come disposto dall’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005.

Il testo sopra riportato, come anticipato, è parzialmente inesatto per la parte che riguarda i controlli di efficienza energetica.

Innanzitutto va rilevato che non viene fatto cenno all’esistenza della legislazione regionale in materia che, ove esistente, prevale a tutti gli effetti su quella nazionale.

Poi va segnalato che, in ogni caso, l’art.8, comma 3 del DPR 74/2013 specifica che “I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica”.

Quindi la periodicità per la verifica di efficienza fissata dalla legge (regionale o, in assenza di questa, nazionale) è da intendersi come frequenza minima; la legislazione non stabilisce che la verifica debba essere eseguita solo ed esclusivamente con le cadenze indicate, come il testo può indurre a ritenere.

Il DPR 74/2013 prevede infatti che in una serie di casi, e in particolare ogni qualvolta si intervenga sul generatore modificandone il rendimento, debba essere fatta la verifica di efficienza.

Cosa diversa è, invece, la trasmissione del rapporto all’Ente controllore, che avverrà invece secondo la periodicità indicata e fissata dalla legge (regionale o nazionale a seconda dei casi).

Con l’augurio di avere contribuito a migliorare ulteriormente la pubblicazione, si ringrazia per l’attenzione e si inviano i più distinti saluti.

                                                             Ing. Moreno Barbani
                                                  Responsabile CNA Installazione Impianti
                                                              Emilia Romagna

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