1° suppl. al N° 76/2013 del quotidiano “io l’Impresa” - Dir.Resp.: Cristina Di Gleria - Dir. e Amm.: Soc.Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia Romagna Via Rimini, 7 - Bologna - Tel. 051/2133624

  News FITA Informa n. 1

Rinnovo troppo oneroso: la CNA FITA non firma il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  
Nel momento in cui i dati economici appena diffusi mostrano una timidissima ripresa della manifattura italiana le organizzazioni sindacali dei lavoratori perdono, ancora una volta, l’opportunità di mostrare buon senso nella fase conclusiva del rinnovo contrattuale. CNA-Fita ha ritenuto quindi opportuno non avvallare con la sua firma il rinnovo triennale del contatto nazionale di trasporto logistica e spedizioni sottolineando come l’estrema rigidità da parte dei sindacati non ha concesso alcunché alle imprese dell’autotrasporto che oggi si trovano a fare i conti con una situazione economica pesantissima. Non si può far finta di nulla e non affrontare apertamente i veri nodi di un mercato del lavoro strangolato dall’abusivismo, dall’uso distorto delle cooperative spurie, dalle dinamiche di delocalizzazione d’impresa e del distacco transnazionale. Per tutto questo la CNA-Fita ha chiesto ripetutamente buon senso ma soprattutto maggiore flessibilità e cautela nell’aumentare gli oneri economici per quelle aziende che ancora i dipendenti li hanno e li mantengono in Italia, a caro prezzo, rispetto ad un mercato che sempre più prescinde dalla dimensione nazionale. Hanno firmato l’accordo FAI-Conftrasporto, Anita, Trasporto Unito, Fedit e Confetra.
 
 

  News FITA Informa n. 2

MODIFICHE ALLE DATE DI SCADENZA DELLE CQC  
Il decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti del 6 agosto 2013, che reca “Modifiche in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni va a modificare la data di scadenza della validità della CQC ottenuta per documentazione da conducenti titolari di diritti acquisiti. Già in precedenza altri Stati Europei si sono avvalsi della possibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente D o patente DE, e 2016 per quelli di patente C o patente CE. Con l’articolo 1 del decreto in oggetto, si dispone che la validità della carta di qualificazione conseguita per documentazione avrà scadenza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose. L’articolo 2 dello stesso decreto prevede che, al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giuridiche uguali, le predette date di scadenza (2015-2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto, e cioè dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC. Queste le nuove scadenze:
 
- data di scadenza del 9.9.2013 diventa 9.9.2015
- data di scadenza del 9.9.2014 diventa 9.9.2016
- data di scadenza del 9.9.2018 diventa 9.9.2020
- data di scadenza del 9.9.2019 diventa
9.9.2021
 
 

  News FITA Informa n. 3

PAGAMENTO IMMEDIATO: modificata la norma.  
E' stato definitivamente convertito in Legge il d.l. 69/2013 che contiene novità importanti e, tra queste, l’eliminazione della disparità di trattamento tra i conducenti titolari di patente italiana e conducenti titolari di patente estera, in merito alla cauzione dovuta per evitare il fermo del veicolo quando vengano contestate, su strada, delle infrazioni al c.d.s previste al comma 2 bis, art. 202 del c.d.s per le quali è obbligatorio il pagamento immediato (tra cui rientra anche la violazione dei tempi di guida e di riposo in misura superiore al 10%). Pertanto, grazie alla modifica approvata, anche per i conducenti italiani l’importo della cauzione ammonta sempre al minimo stabilito dalla norma violata (cd minimo edittale), mentre fino ad oggi è stato pari alla metà del massimo edittale.
 
 

  News FITA Informa n. 4

PAGAMENTO DELLE SANZIONI CON RIDUZIONE DEL 30%  
Lo sconto si applica alle sanzioni il cui pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, con esclusione delle contravvenzioni che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo e quelle che rivestono carattere penale. La contestazione è la procedura che segue all'immediato accertamento dell'infrazione da parte dell'agente, in sostanza quando il conducente viene fermato immediatamente e portato a conoscenza dell'infrazione commessa. La notificazione consiste nella ricezione al domicilio del proprietario del veicolo di un verbale ad una violazione commessa e non contestata subito al conducente. Il nuovo importo da versare si calcola solo sulla sanzione prevista dal codice della strada, quindi non sugli importi di spese di notifica. Al momento, anche se previsti dal provvedimento di legge, non sono consentiti i pagamenti tramite Pos, condizione che sarà abilitata prossimamente, così come sarà abilitata la notifica tramite posta elettronica certificata.
 
 
 
 
 
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