CNA Alimentare


La nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari

L’Art. 62 L. 27/12 completato dal suo regolamento attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 274 del 23/11/2012, introduce 3 novità importanti nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la cessione di prodotti AGRICOLI e ALIMENTARI

13-12-2012

Al riguardo

SONO PRODOTTI AGRICOLI
i prodotti dell’allegato ex art. 38 comma 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea di cui accludiamo apposita copia.

SONO PRODOTTI ALIMENTARI
I prodotti definiti come tali dall’Art. 2 Reg.nto (CE) 178/02 – sicurezza alimentare, ossia destinati al consumo umano o che possa prevedersi essere ingerito da esseri umani.

LE NOVITA’ DELL’ARTICOLO INVESTONO

• GLI ASPETTI CONTRATTUALI
• LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
• I TEMPI DI PAGAMENTO

Si applica ai contratti o relazioni commerciali aventi per oggetto la cessione di prodotti alimentari e agricoli, la cui consegna avviene nel territorio italiano.

Al riguardo si considera cessione il trasferimento di prodotti agricoli e alimentari dietro pagamento di un prezzo, pertanto rientrano nelle fattispecie evidenziate sia i contratti di vendita che di somministrazione perché anche in tal ultimo caso viene trasferita la proprietà di un bene; di contro tutto ciò che non ha per oggetto il trasferimento di proprietà non costituisce cessione.

NON SI APPLICA IN QUANTO NON COSTITUISCONO CESSIONI

•        I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;

•        i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;

•        i conferimenti di prodotti ittici operanti tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

N.B.

Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito non rientrano nelle fattispecie dell’Art. 62 in questione.

LA OBBLIGATORIETA’ DELLA REDAZIONE DEI CONTRATTI
IN FORMA SCRITTA

L’Art. 62 L. 27/12 sopra richiamato al comma 1 dispone che i contratti (intesi in linea generica come una manifestazione di volontà bilaterale, quindi anche verbale) che hanno per oggetto

LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
LA CESSIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

CON ESCLUSIONE DI QUELLI CONCLUSI DIRETTAMENTE CON IL CONSUMATORE FINALE

Devono essere stipulati obbligatoriamente
in forma scritta ed a pena di nullità devono essere indicati

• LA DURATA, LE QUANTITÀ, LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CHE È OGGETTO DI VENDITA
• IL PREZZO
• LE MODALITÀ DI CONSEGNA
• LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

PREDETTI CONTRATTI, CON RIFERIMENTO AI BENI FORNITI, DEVONO ESSERE REDATTI SECONDO I

- PRINCIPI DI TRASPARENZA
- PRINCIPI DI CORRETTEZZA
- PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’
- PRINCIPI DI RECIPROCA CORRISPETTIVITA’ DELLE PRESTAZIONI

N.B.
La nullità contrattuale può essere rilevata d’ufficio dal Giudice che viene a rendere l’atto stipulato irrilevante ossia come non fosse mai esistito, con tutte le conseguenze che ne possano derivare.
Come già sopra segnalato sono escluse le transazioni o relazioni commerciali concluse direttamente con il consumatore finale.

Per consumatore finale si intende quella persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei a qualsiasi attività  imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Pertanto

IL RISTORANTE
IL BAR
LA MENSA
L’ALBERGO
IL BED AND BREAKFAST
L’AGRITURISMO
LE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE (es. circoli, ecc.)

Non sono considerati consumatori finali e quindi tali attività ricadono nell’applicazione dell’art. 62 ovviamente non nei confronti dei loro clienti bensì dei loro fornitori.

Il DM interpretativo e/o attuativo oggetto di varie stesure, anche ad opera del consiglio di stato, nella sua ultima e definitiva versione approvata e sottoscritta dai due ministri competenti ha disciplinato quanto segue:

•        LA FORMA SCRITTA E’ QUELLA QUALSIASI FORMA DI COMUNICAZIONE SCRITTA ANCHE TRASMESSA IN FORMA ELETTRONICA OSSIA VIA MAIL O A MEZZO FAX, BASTA CHE DELINEI LA FUNZIONE DI MANIFESTARE LA VOLONTA’ DELLE PARTI RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE O REGOLAMENTAZIONE O ESTINZIONE DI UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE AVENTE PER OGGETTO LA CESSONE DI PRODOTTI AGRICOLI O ALIMENTARI.

•        GLI ELEMENTI ESSENZIALI  SOPRA ELENCATI POSSONO, OLTRE CHE IN UN APPOSITO E REGOLARE CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, ESSERE CONTENUTI ANCHE NEI

-   CONTRATTI QUADRO
-   ACCORDI QUADRO O CONTRATTO BASE
-   ACCORDI INTERPROFESSIONALI

OPPURE

-   CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI
-   DOCUMENTI DI TRASPORTO O DI CONSEGNA OVVERO LA FATTURA
-   ORDINI DI ACQUISTO CON I QUALI L’ACQUIRENTE COMMISSIONA LA CONSEGNA DEI PRODOTTI (es. buono d’ordine o commessa d’ordine)

A condizione che questi ultimi riportino gli estremi di riferimento di contratti o accordi di cui si trattano.

Predetti elementi contrattuali essenziali contenuti nell’ormai citatissimo art. 62 possono essere contenuti in scambi di ordini e/o di comunicazioni, antecedenti la consegna dei prodotti.
•   I DOCUMENTI DI TRASPORTO, O DI CONSEGNA, NONCHE’ LE FATTURE, INTEGRATI CON TUTTI GLI ELEMENTI RICHIESTI DALL’ART. 62, COMMA 1, LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27, ASSOLVONO GLI OBBLIGHI DI CUI AL PREDETTO COMMA 1 E DEVONO RIPORTARE LA SEGUENTE DICITURA: “ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27”.

La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.

Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della borsa merci telematica italiana, riconosciuta ai senti del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell’ambito di altre borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono tutti gli elementi sopra evidenziati.

I TERMINI DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE

L’art. 62 l. 27/12 dice che in riferimento ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato

ENTRO 30 GIORNI PER I PRODOTTI DETERIORABILI
ENTRO 60 GIORNI PER I PRODOTTI NON DETERIORABILI

N.B.

Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

I PRODOTTI DETERIORABILI - QUALI SONO?

L’Art. 62 ivi richiamato definisce prodotti deteriorabili quelli che rientrano nelle seguenti fattispecie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e  piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5

d) tutti i tipi di latte.
Al riguardo si tenga presente quanto segue:

1) Per i prodotti a base di carne il legislatore dell’Art. 62 stesso si è basato su una circolare del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2003 in riferimento allora alle disposizioni in materia dell’Art. 2 comma 1 lett. F D.Lgs. 231/02 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

In tale sede è stato stabilito che rientrano nella locuzione “prodotti a base di carne” non solo le carni trasformate (es. i salumi, i prosciutti, ecc.) bensì anche le carni fresche e/o congelate che non abbiano subito alcun trattamento termico e/o lavorazione a condizione che possiedano le caratteristiche fisico-chimiche sopra evidenziate.

PERTANTO

Anche in caso di carni fresche e congelate il termine di pagamento e’ di 30 giorni in quanto anch’esse ritenute deteriorabili.

Di contro i sottoprodotti della macellazione (es. le budella, le budelline, gli stomaci, le vesciche, grassi animali, ecc.) non essendo considerati prodotti a base di carne, bensì “altri prodotti di origine animale (al riguardo si veda il Reg.nto 853/04 CE), nelle transazioni commerciali i termini di pagamento sono di 60 giorni in quanto il loro TMC è superiore ai 60 giorni stessi.

Come già precisato i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura secondo le modalità previste dalla normativa fiscale ex Art. 21 DPR 633/72.

Es. la fattura viene emessa il 30 ottobre e ricevuta dal cliente il 2 novembre, i termini di pagamento decorrono dal 30 novembre.

2) In caso di merci assoggettate a termini di pagamento diversi, il cedente deve provvedere a emettere fatture separate.

Es.: il grossista alimentare che vende dei salumi e del panettone e/o biscotti deve emettere una fattura per i salumi e una fattura per il panettone.

Infatti i salumi essendo prodotti deteriorabili devono essere pagati a 30 giorni, i biscotti a 60 giorni a partire sempre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

La certezza della data di ricevimento della fattura stessa, ai sensi del decreto attuativo, è data

-   DALLA CONSEGNA DELLA FATTURA A MANO
-   DALL’INVIO CON RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO
-   A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) O SISTEMA EDI (ELETTRONIC DATA INTERCHANGE) O ALTRO MEZZO EQUIVALENTE

In mancanza di certezza in merito la data di ricevimento della fattura, si presume (salvo prova contraria) che la medesima coincida con la data di consegna, ai fini della decorrenza dei termini medesimi.


3) Nel decreto non si fa riferimento all’invio per posta ordinaria in quanto non ritenuto mezzo certo, anche se al riguardo sono stati chiesti chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria.

Per i prodotti alcolici il dm succitato rinvia il tutto a quanto previsto dalla legge 18/02/99 n. 28 e s.m.i. art. 22.

Tale articolo precisa che i termini di pagamento del corrispettivo decorrano entro

60 GIORNI DAL MOMENTO DELLA CONSEGNA O DAL RITIRO DEI BENI MEDESIMI

In caso di superamento dei termini di pagamento decorrono in automatico gli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento stesso.

In tal caso gli interessi legali di mora (ritardo) aumentati di ulteriori due punti sono calcolati utilizzando il tasso legale di riferimento ex art. 5 comma 2 d.lgs. 231/02 sopra richiamato.

Al riguardo è vietato non pagare l’intero importo del corrispettivo quando le contestazioni di pagamento sono parziali.

Per i prodotti alcolici, infine, si fa riferimento senza bisogno della costituzione in mora, in caso di mancato pagamento al tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 punti in percentuale a partire dal giorno successivo la scadenza dei tempi di pagamento.

LE SANZIONI

•  Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi relativamente alla forma scritta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

•  Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi relativamente alle pratiche sleali, è unito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2 Art. 62 in materia di conduzione di pratiche commerciali sleali.

•  Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000,00. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

•  L’Autorità Generale per la concorrenza ed il mercato è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle violazioni delle disposizioni relative al rispetto della forma scritta, termini di pagamento e pratiche sleali, l’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

NELLE RELAZIONI COMMERCIALI TRA OPERATORI ECONOMICI E’ VIETATO:

a) Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) Subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) Conseguire indebitamente prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

ENTRATA IN VIGORE

L’ART. 62 L. 27/12 E’ IN VIGORE DAL 24 OTTOBRE 2012

DECORRENZA DELL’EFFICACIA DEL DECRETO ATTUATIVO

Il presente decreto di attuazione si applica a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.

I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti della forma scritta e degli elementi essenziali che deve contenere il contratto, devono essere adeguati non oltre il 31 dicembre 2012.

Le disposizioni che vietano le pratiche commerciali sleali e impongono i termini di pagamento (30/60 gg.), si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche a quelli preesistenti in assenza di adeguamenti contrattuali.

Sono in corso richieste di modifica da parte delle Associazioni nazionali di categoria tra cui in prima fila CNA Alimentare, in quanto ogni oltre previsione l’applicazione di predetto articolo sta causando fortissimi disagi nei confronti delle imprese del settore della filiera agroalimentare.

Trovate in allegato il frontespizio e il sommario delle linee guida, il cui testo completo può essere richiesto dalle aziende associate presso le proprie sedi provinciali.
Allegato il testo del decreto attuativo.

Per approfondimenti e news vi invitiamo a tenere monitorato il sito di CNA Alimentare nazionale:

http://www.cna.it/UNIONI/Alimentare/Servizi/Art.-62-Rubrica-approfondimenti

Per approfondire