CNA Trasporti


Professione autotrasportatore cose conto terzi

La Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulle disposizioni per l'accesso al mercato e alla professione di autotrasporto di cose per conto di terzi in attuazione di quanto previsto dal Reg. CE 1071.  In sintesi nel contenuto la situazione ad oggi, disponibile anche il file pdf alla sezione per approfondire.
 

08-05-2012

In sintesi questa la situazione ad oggi:

le imprese a regime, che già esercitano e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale (in base alle disposizioni previgenti all'applicazione del Reg. UE 1071/2009) hanno solo l'obbligo di documentare il requisito di stabilimento (secondo le modalità indicate con il D.D. 25.1.2012 e i suoi allegati) all'Ufficio delle Motorizzazione ove hanno la sede principale, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione entro la data del 4 dicembre 2012. Entro quella data gli Albi provinciali effettueranno una ricognizione sui requisiti d'idoneità finanziaria (verifica annuale di cui al Reg. UE 1071/2009) e professionale (alla luce delle nuove disposizioni). Nel frattempo - precisa la circolare - "l’idoneità finanziaria posseduta in base alle precedenti disposizioni vale e va considerata secondo la misura del Regolamento comunitario”;

le imprese che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti, tra cui le imprese "ante '78" (cioè quelle che esercitano l'attività da prima del 1978 e che finora sono state dispensate da qualsiasi dimostrazione), nonché quelle "ex esenti" (cioè nate tra il 1978 ed il 31 maggio 1987,che hanno dimostrato solo l'idoneità professionale con la "sanatoria del 2007", cioè con atto notorio alla specifica Commissione del Ministero dei Trasporti) dovranno entro la data del 4 giugno 2012:
   - dimostrare onorabilità, idoneità finanziaria e professionale alla Provincia nel cui territorio hanno la sede principale;
   - documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione all'Ufficio Motorizzazione della propria sede principale.

Per quanto riguarda, l'idoneità professionale, la circolare precisa che l'impresa può comprovarla (oltre che con un soggetto già titolare di attestato), anche con la presentazione della domanda di rilascio dell’attestato per dispensa decennale, da parte del soggetto avente titolo, come indicato nel decreto dirigenziale del 20 aprile 2012 (cfr. circolare NOR12128 del 2 maggio 2012);

• le imprese che già esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate (o quelle che hanno chiesto l'iscrizione all'Albo per esercitare con tali veicoli fino al 6 aprile 2012 - anche se non hanno documentato l'acquisizione entro tale data di almeno un autoveicolo) debbono dimostrare i 4 requisiti per l'accesso alla professione entro il 7 aprile 2013. Fino a tale data - chiarisce la circolare - "possono liberamente immettere in circolazione gli stessi autoveicoli". Per esse, ai sensi dell'articolo 11, comma 6-bis, della legge 35/2012, l’idoneità professionale può essere comprovata con la sola frequenza ad un corso di formazione "professionalizzante" iniziata entro la predetta data. Con tale prova (facilitata), le citate imprese potranno tuttavia esercitare solo con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (se dopo il 4 giugno 2012 vogliono esercitare con autoveicoli di massa superiore - precisa la circolare - "dovranno accedere alla professione e al mercato secondo le corrispondenti disposizioni della disciplina a regime.... );

• imprese nuove che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate (cfr. sezione I lettera B, numero 3): dette imprese devono prima dimostrare onorabilità, idoneità finanziaria e professionale alla Provincia ove hanno la sede principale e poi, una volta iscritte, documentare il requisito di stabilimento all'Ufficio Motorizzazione competente, unitamente alle nuove regole di accesso al mercato previste per questa tipologia di imprese, dal comma 6-quinquies, dell'articolo 11, della legge 35/2012 (cioè acquisto di cessione di azienda che poi si cancella, cessione parco veicoli di categoria non inferiore a Euro 5 da azienda che poi si cancella ovvero acquisizione e immatricolazione di almeno 2 autoveicoli di categoria non inferiore a Euro 5). Per quanto riguarda l'idoneità professionale, la circolare stabilisce che in base ai commi 6-bis l 6-quinquies, del menzionato articolo 11, va presentato l'attestato di frequenza del corso professionalizzante ivi previsto e che peraltro va ancora disciplinato da parte della Direzione Generale. In attesa, la circolare precisa che sono idonei provvisoriamente gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l'accesso all'esame di autotrasportatore di merci già svolti (purché con data non anteriore a 5 anni) o iniziati entro la data del 6 aprile 2012, a condizione che “il titolare non abbia svolto, né svolga con esito negativo l'esame stesso”;

• imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1.5 tonnellate: queste imprese sono soggette all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dimostrando, come in passato, il solo requisito dell'onorabilità.

Gestore dei trasporti: viene specificato che in base all'articolo 11, comma 6-quater, della legge 35/2012, è stata stabilita la limitazione ad una sola impresa della direzione dell'attività da parte del gestore dei trasporti e che nel caso questo soggetto sia esterno all'azienda, questa non possa avere più di cinquanta autoveicoli (fa eccezione alla regola del gestore unico, quello di cooperative o consorzi iscritti nella sezione separata dell'Albo - cfr. sezione I - lettera A, punto 1). Chi fino all'entrata in vigore della citata legge 35 avesse assunto l'incarico di gestore in più di una impresa, può mantenere tale circostanza fino alla prima scadenza del mandato o del contratto di gestione (cfr. sez. I, lett. A, punto 2);

dispensa dall’esame per esperienza direzionale decennale: rispetto a quanto indicato nel D.D. 20 aprile 2012, la circolare precisa (sez. I - lettera A, punto 3) che: il collaboratore familiare deve indicare nell'allegato B le posizioni iscrittorie agli Enti previdenziali; per i trasporti internazionali vanno indicati gli estremi della Licenza Comunitaria delle imprese in cui il richiedente ha operato e vanno riportati gli estremi delle fatture (almeno una per anno) riguardanti tali trasporti o le lettere CMR o altra documentazione idonea (ad es. permessi internazionali).
La circolare chiarisce anche che rientra nei 2 anni passibili di interruzioni, il fatto che il soggetto abbia iniziato la sua attività direzionale non il 4 dicembre 1999 (dieci anni prima la data del Reg. UE), ma due anni dopo, cioè dal 4 dicembre 2001, e che la verifica, circa il regolare esercizio dell'attività di trasporto delle imprese indicate dal richiedente nel modulo B, allegato alla domanda, possa essere effettuata dalla Provincia presso il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio.
Si consente, infine, ove ne ricorrano le condizioni, ai titolari di attestato per trasporti nazionali rilasciato per esperienza quinquennale (ai sensi dell'articolo 8 del DM 198/1991) di chiederne la sostituzione con quello ora previsto per esperienza decennale, con una specifica indicazione nella domanda di rilascio dell'attestato;

autorità competente: la circolare ricorda che competente alla verifica dei 3 requisiti (onorabilità, idoneità finanziaria e professionale) è il soggetto che detiene l'Albo provinciale e che a e tale soggetto vanno indirizzate le comunicazioni di riduzione o perdita degli stessi requisiti (sez. I - lettera E);

- corsi di formazione periodica (decennali): al riguardo la circolare rammenta che tali corsi si potranno tenere solo dopo l'emanazione delle disposizioni che li regoleranno,precisando fin da ora che vi saranno assoggettati sia coloro che otterranno l'attestato per dispensa dall'esame, sia coloro che eserciteranno in imprese con veicoli tra 1,5 e 3,5 tonnellate di massa in base alla sola frequenza di un corso "professionalizzante" (sez. I - lettera F);

sospensione volontaria dell'iscrizione all'Albo: ricordato che sono ancora valide le norme della legge 298/74 (vigenti e compatibili con il Reg. UE 1071/2009), la circolare conferma che le imprese possono chiedere e mantenere la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 2 anni, nei quali non possono ovviamente operare e devono restituire i libretti dei loro automezzi. Solo al termine della sospensione dette imprese dovranno dimostrare i requisiti per accesso alla professione, pena la loro cancellazione definitiva dall'Albo e dal REN (Registro Elettronico Nazionale): cfr. sez. II - lettera C;

immissione in circolazione di autoveicoli aggiuntivi e idoneità finanziaria: la circolare ricorda che ad ogni autoveicolo aggiuntivo che l'impresa pone in circolazione è tenuta a dimostrare un'idoneità finanziaria di 5mila euro, ove non sia già in possesso di un'idoneità finanziaria capiente (sez. III - lettera A);

- più officine per lo stabilimento: la Direzione Generale ha chiarito che "per la sede operativa possono essere indicate anche più officine che, insieme, rappresentino le sezioni (meccanica e motoristica, elettrauto) prescritte, mentre il rapporto con l’officina (che peraltro va solo dichiarato, nell'autocertificazione di cui all'allegato A, al D. D. 25 gennaio 2011) può essere verificato attraverso l'esibizione di fatture e ricevute fiscali di riparazione o manutenzione" (sez. III- lettera B);

autorizzazione all'esercizio della professione: in attesa della completa implementazione del REN, la circolare specifica che è possibile rilasciare all'impresa che abbia già presentato domanda di autorizzazione all'esercizio e che ne faccia richiesta il documento di autorizzazione (già previsto dalla circolare 4 del 7 dicembre 2011), riportando come numero e data iscrizione il numero di protocollo e la data assegnati alla originaria domanda di autorizzazione (cfr. sez. III - lettera C);

accesso al mercato (sezione IV): la circolare precisa soltanto che alle imprese che intendono esercitare con veicoli tra 1,5 e 3,5 tonnellate (avendo accesso al mercato facilitato, ai sensi del comma 6-quinquies, art. 11, legge 35/2012) non si applica il requisito delle 80 tonn. per l'accesso diretto al mercato con veicoli superiori; che i due veicoli ad esse richiesti non possono essere acquisiti in disponibilità con contratto di locazione o comodato senza conducente e che tale numero di autoveicoli va costantemente mantenuto, tranne circostanze di forza maggiore (sez. IV - lett.A).
Nella lettera, la circolare ricorda che in base all'elevazione da EURO 3 ad EURO 5 della tipologia di autoveicoli richiesti, l'accesso diretto al mercato in forma associata (tramite cooperative o consorzi a proprietà divisa aventi un massa complessiva pari o superiore ad almeno 80 ton.) è "possibile solamente con autoveicoli di massa superiore a 1,5 ton. almeno Euro 5" e che eccezionalmente: ''in via transitoria di prima applicazione della nuova normativa… è consentita l'acquisizione (che può essere anche l'ordine commissionato al rivenditore del mezzo di trasporto) di uno o più autoveicoli EURO 3 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2012" (cioè fino al 6 aprile 2012). La circolare conclude in maniera sibillina: "Qualora la documentazione fornita in tal senso appaia controversa, va trasmessa alla Divisione 6 di questa Direzione generale per la valutazione”

Gli uffici CNA sono disponibili per eventuali chiarimenti.

In 'per approfondire' tabelle riepilogative Autotrasporto merci C/T – Reg. CE 1071/09 (da pag. 4 a pag. 8) e documento completo stampabile in pdf.

Per approfondire