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Fatturazione elettronica - Il D.L. n.79/2018 proroga l'entrata in vigore della e-fattura carburanti al 1° Gennaio 2019 ma non per tutti

L'articolo 1 del Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 148,  ha  apportato modifiche  e ribadito  adempimenti in tema di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (segue).

03-07-2018

L’articolo 1 del Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 148,  ha  apportato modifiche  e ribadito  adempimenti in tema di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione :

  • RINVIATO AL 1° GENNAIO 2019 = l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione (comma 1, punto “a”)  
  • CONFERMATA DAL 1° LUGLIO 2018 = la  possibilità di dedurre il costo   e detrarre l’IVA sostenuta per l’acquisto del carburante,  soltanto se tale operazione  è stata  effettuata mediante mezzi di pagamento tracciabili (comma 1, punto “b”)  

RESTANO ESCLUSE DALLA PROROGA:

  • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici;
  • le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori effettuate da soggetti diversi dagli impianti stradali (ad esempio CESSIONI EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLE COMPAGNIE PETROLIFERE ovvero dal CONSORZIO AI PROPRI CONSORZIATI).

Un'esclusione che crea confusione e lascia l’amaro in bocca alla CNA Fita che,  tramite l’Ufficio politiche fiscali è già intervenuta  segnalando criticità e chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per eventuali comportamenti difformi tenuti dagli operatori esclusi dalla proroga.

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