26-01-2017
Da allora si erano succedute le richieste di chiarimenti finalizzate a comprendere esattamente quali fossero le attività rientranti tra quelle tenute all’obbligo formativo degli addetti e dei preposti ed ora, la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad uno specifico quesito di CNA, ha precisato che anche “i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013”.
“Pertanto, gli addetti dell’impresa che esercitano attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea in presenza di traffico veicolare, sono tenuti a seguire una formazione specifica che, per gli addetti all’apposizione della segnaletica ha una durata di 8 ore, mentre per i preposti, che eseguono la gestione operativa degli interventi, di 12 ore” ci informa Daniele Dondarini – Responsabile CNA Unione Servizi alla Comunità dell’Emilia-Romagna.
Solo preposti ed addetti al soccorso stradale sono coinvolti da tali misure? Come ci ricorda, ancora, Dondarini, sulla base della risposta ottenuta all’interpello: “tutte le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare con apposizione di segnaletica di sicurezza temporanea sono interessate dai requisiti ricordati dal Decreto interministeriale e, quindi, anche dalla formazione specifica”.
Le strutture di formazione della CNA stanno mettendo a punto i corsi che partiranno nel primo semestre 2017.