CNA Benessere e Sanità


Professioni sanitarie: le novità  per il triennio ECM 2017/2019

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua e l'Agenas stanno divulgando i contenuti ed i termini del prossimo triennio per la formazione continua in medicina, che interesserà i professionisti sanitari pubblici e privati; il numero dei crediti ECM da acquisire nel prossimo triennio, in funzione dei crediti maturati nel triennio che si concluderà il 31/12/2016, saranno quelli riportati in tabella: 

01-12-2016

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua e l’Agenas stanno divulgando i contenuti ed i termini del prossimo triennio per la formazione continua in medicina, che interesserà i professionisti sanitari pubblici e privati; il numero dei crediti ECM da acquisire nel prossimo triennio, in funzione dei crediti maturati nel triennio che si concluderà il 31/12/2016, saranno quelli riportati in tabella:

Crediti acquisiti nel triennio 2014/2016

Crediti da acquisire nel triennio 2017/2019

da 80 a 120

135

da 121 a 150

120


Daniele Dondarini, referente per l’area sanitaria dell’Unione Benessere e Sanità, ci comunica che: “I crediti ECM, nel prossimo triennio, potranno essere acquisiti, nella misura di almeno il 40% da eventi d’aula e FAD; per un massimo del 10% tramite autoformazione e per un massimo di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale mediante formazione reclutata e cioè attività di docenza e tutoraggio a professionisti in formazione.”

In particolare, continua Dondarini, “….non esisterà più l’obbligo della quota di crediti ECM minima per ogni anno; i crediti ECM per assolvere l’obbligo individuale, potranno essere acquisiti anche nel corso di un singolo anno del prossimo triennio.”

Al termine del triennio 2014/2016 e, quindi, a partire da gennaio 2017, ogni professionista potrà richiedere, al proprio Ordine o Collegio, oppure all’Associazione professionale a cui è iscritto, la certificazione dei crediti conseguiti, nel caso in cui si sia assolto l’obbligo nel corso del triennio; viceversa, se il professionista non avesse raggiunto il numero di crediti necessario per assolvere l’obbligo, potrà richiedere una sola attestazione dei crediti acquisiti.

Se il professionista, non incorrendo l’obbligo per le professioni regolamentate ma prive di Ordine, Albo o Collegio, non fosse iscritto ad una Associazione professionale, potrà richiedere la propria certificazione od attestazione dei crediti conseguiti direttamente al COGEAPS, il Consorzio per la certificazione dei crediti ECM che gestisce uno specifico portale.

Anche per il prossimo triennio il regime sanzionatorio sarà quello definito, in precedenza, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che, all’articolo 3, prevede che La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dai Regolamenti delle Associazioni professionali o dall'ordinamento professionale”.

“In conclusione, si deve precisare che ci sarà, nel prossimo triennio, la possibilità di acquisire crediti ECM anche tramite la frequenza a corsi accreditati in UE, attraverso pubblicazioni scientifiche e la partecipazione a sperimentazioni cliniche, ma anche” conclude Dondarini “mediante autoformazione e, quindi, la lettura di trattati, monografie e libri fino ad un massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale”

 

Infine, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato la disciplina degli esoneri in conseguenza della frequenza a corsi post-base e master e delle esenzioni le cui condizioni furono divulgate già nel 2013 con determina del 17/07