CNA Servizi alla Comunità


La nuova tutela dei lavoratori nei subentri degli appalti

Nuovi e più rilevanti obblighi gravano sugli operatori economici che, aggiudicatisi una gara e subentrando in un appalto in essere, acquisiscono il personale precedentemente impiegato dall'appaltatore sostituito, come di frequente accade negli appalti di pulizie.

28-10-2016

Il nuovo art. 30 Legge 7/7/2016, n. 122 prevede infatti l'estensione, a favore dei lavoratori che “passano” da un appaltatore all'altro, della tutela di cui all'art. 2112 cod.civ. tutte le volte in cui NON vi siano apprezzabili “elementi di discontinuità aziendale” con il precedente appaltatore.

“In precedenza” ci spiega Daniele Dondarini, Responsabile regionale CNA Servizi alla Comunità Emilia Romagna “con l’art. 29, comma 3, D.Lgs.n. 276/2003 (“Legge Biagi”) disponeva che in nessun caso si aveva il “trasferimento di azienda” - idoneo, da solo, ad azionare i diritti di cui all'art. 2112 cod.civ. - tutte le volte in cui vi era subentro in un appalto ed il nuovo appaltatore acquisiva il personale della ditta precedentemente appaltatrice”.

La Commissione Europea aveva richiamato l'Italia a più riprese negli ultimi anni, per non aver recepito le normative comunitarie a tutela dei diritti dei lavoratori.

“Ora” conclude Dondarini “con la Legge n. 122/2016, segnatamente all'art. 30, lo Stato Italiano raccoglie i desiderata comunitari e riformula, di fatto, l'art. 29, comma 3, D.Lgs.n. 276/2003, inserendo la necessità – affinchè non possa configurarsi alcun trasferimento d'azienda e quindi l’estensione della tutela lavoristica che vi siano evidenti “elementi di discontinuità” tra il vecchio ed il nuovo appaltatore, tali da consentire la non applicabilità dell'art. 2112 cod.civ. 

La legge purtroppo non è chiara nello specificare cosa si debba intendere con il termine “discontinuità”, ma si può intuire che esisterà la solidarietà tra appaltatori (a tutela dei lavoratori “passati”) tutte le volte in cui vi sia un mero “cambio di casacca”, mentre, nell'ipotesi di una diversa organizzazione del lavoro, con utilizzo di nuovi e diversi mezzi d'impresa, in tal caso allora non si potrebbe configurare la tutela di cui all'art. 2112 cod.civ..

In attesa di verificare come la giurisprudenza interpreterà detta nuova disposizione, è importante segnalare come la modifica possa avere un forte impatto pratico, in quanto applicabile tutte le volte in cui un'impresa subentri in un appalto limitandosi ad utilizzare i mezzi e l'organizzazione dell'ex appaltatore.

“Il serio rischio per l’impresa subentrante sarà quello di doversi sobbarcare costi non preventivati e relativi ad eventuali inadempienze del precedente appaltatore; per questo, CNA chiede si faccia chiarezza circa l’applicazione di tale articolo di legge, a tutela dei lavoratori ma, anche, delle imprese” dice infine Livio Carbognani, Presidente CNA Servizi alla Comunità dell’Emilia Romagna.